STATUTO A.L.Vi.P
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Codice fiscale 97539970158
Titolo I- Costituzione dell'Associazione
Art.1 - Viene costituita l' A.L.Vi.P. ( Associazione Lavoratori Vittime del Precariato) che in seguito sara' denominata "l'Associazione".
1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarieta', trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa;
1.3 - L'Associazione ha sede in Pantigliate.
1.4 - Il Presidente, con sua deliberazione, puo' trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonche' istituire sedi e sezioni staccate anche in altre citta' del territorio nazionale; l'Assemblea Generale puo' trasferire la sede in altro Comune del territorio nazionale.
Titolo II- Scopo dell'Associazione
Art.2 - L'Associazione non ha scopi di lucro ed e' apartitica;
2.1 - L'Associazione ha lo scopo di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi degli associati e di assisterli in tutti i problemi che direttamente o indirettamente li riguardano, nelle forme e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dagli Organi Sociali.
A tale scopo l'Associazione ha mandato di rappresentare i propri associati nei rapporti con qualsiasi Autorita' Pubblica o Ente, nonche' con le organizzazioni sindacali, economiche, pubbliche, sociali e culturali;
2.2 - L'Associazione persegue altresi' lo scopo di favorire lo sviluppo di progetti e piani economico-sociali promuovendo la formazione di gruppi associati aventi interessi e problematiche comuni, nonche' di promuovere e curare dibattiti e convegni su temi economici, sociali e culturali, nonche' la eventuale pubblicazione di periodici, riviste e monografie e provvedere all'informativa relativamente ai problemi generali e speciali della problematica del lavoro e nella fattispecie sul precariato.
Titolo III- Iscrizione-Contributi
Art.3 - L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. L'accettazione della domanda comporta l'iscrizione del richiedente all'Associazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso qualora la domanda di adesione sia stata presentata nel primo semestre dell'anno solare e fino al 31 dicembre dell'anno successivo qualora tale domanda sia stata presentata nel secondo semestre dell'anno solare. L'iscrizione si intende poi tacitamente rinnovata per due anni e cosi' di biennio in biennio salvo non giungano alla sede le dimissioni in forma scritta. Ogni associato e' tenuto a versare i contributi associativi secondo le modalita' e gli importi stabiliti annualmente dal Tesoriere.
Art.4 - Il Tesoriere ha la facolta' di stabilire contributi differenziati in relazione alle caratteristiche strutturali economiche, nonche' contributi forfettari per associazioni, consorzi o raggruppamenti di aziende.
Titolo IV- Dei Soci e Associati
Art.5 - Puo' essere Socio dell'Associazione qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, interessata alle finalita' dell'Associazione stessa.
Art.6 - La qualita' di Associato, cosi' come gli obblighi contributivi ad essa collegati, non sono trasferibili a terzi. Tutti gli Associati hanno eguali diritti.
In particolare essi hanno diritto:
- di formulare proposte per l'attivita' dell'Associazione;
- di ottenere l'assistenza dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto, secondo le deliberazioni del Presidente assunte tenendo conto degli interessi comuni.
Art.7 - Gli Associati hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto nonche' le disposizioni che verranno stabilite dai competenti Organi dell'Associazione, e pertanto devono:
- collaborare fattivamente e con lealta' con gli Organi direttivi dell'Associazione per il conseguimento dei fini sociali;
- corrispondere con regolarita' i contributi associativi.
Art.8 - Possono aderire all'Associazione Consorzi di imprese od Associazioni di imprese. Condizione per la loro adesione e' la previsione nei rispettivi statuti di scopi, finalita', principi etici e di comportamento di associati e consorziati aderenti coerenti con quelli previsti dal presente Statuto. Tali Consorzi ed Associazioni acquisiscono la qualita' di Associati aggregati,presente Statuto. A questi ultimi sono richiesti contributi associativi determinati ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.
Art.9 - L'Associato perde tale qualita' per:
- dimissioni;
- grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 8;
- cessazione dell'Associazione;
- espulsione;
- mancato pagamento dei contributi associativi per un anno;
In ogni caso sono dovuti i contributi per l'anno solare in cui l'Associato cessa di essere tale.
Art.10 - L'Associato che perde tale qualita' non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, ne' puo' pretendere rimborsi o indennizzi di alcun genere.
Titolo V- Gli Organi Sociali
Art.11 - Sono Organi dell'associazione:- L'Assemblea Generale;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere.
Titolo VI- L'Assemblea Generale
Art.12 - L'Assemblea Generale e' costituita da tutti i Soci dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.
Art.13 - L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente dell'Associazione mediante e-mail, fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno 15 giorni prima del giorno della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, purche' non indetta per modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea puo' essere convocata con invito a mezzo e-mail o fax da spedirsi almeno 5 giorni prima della giornata della riunione, con osservanza delle altre modalita' di cui al presente articolo.
Art.14 - L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati la meta' piu' uno dei Soci. Trascorse ventiquattro ore da quella fissata dall'avviso di convocazione, qualunque sia il numero degli Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, senza tener conto degli astenuti. Il metodo di valutazione e' stabilito dal Presidente.
Art.15 - Sono di competenza dell'Assemblea Generale:
- la determinazione delle linee guida dell'Associazione;
- la discussione e l'approvazione della relazione del Presidente;
- la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente e del conto economico preventivo riguardante l'esercizio in corso.
Titolo VII- Il Presidente
Art.16 - Il mandato di Presidente dura 4 anni, non puo' ricoprire tale carica per piu' di due mandati consecutivi e non puo' essere riproposto prima che sia trascorso almeno un periodo pari alla durata di un mandato. Inoltre:
- delibera sull'espulsione degli Associati;
- promuove ricerche, discussioni ed azioni di interesse collettivo, in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- propone il conto economico preventivo e il bilancio consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti attribuitigli dal presente Statuto.
Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha altresi' la rappresentanza politica ed e' responsabile del perseguimento degli scopi sociali. Il Presidente puo' delegare al Tesoriere alcuni dei compiti attribuitigli dal presente Statuto. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, viene sostituito dal Tesoriere.
Titolo VIII- Il Tesoriere
Art.17 - Il Tesoriere, oltre ai compiti di cui all'art. 16:
- verifica periodicamente le gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, e riferisce su di essa al Presidente con cadenza semestrale, salvo particolari diverse necessita';
- risponde al Presidente in merito alla contabilita' dell'Associazione;
- con delega scritta del Presidente procede alla gestione del patrimonio;
- predispone i bilanci, preventivo e consuntivo;
- con delega scritta del Presidente firma gli ordini di pagamento e di incasso
Il tesoriere dura in carica 4 anni e puo' essere riconfermato.
Titolo IX Il Patrimonio Sociale
Art.18 - Il Patrimonio Sociale e' costituito dai contributi associativi e dagli eventuali beni mobili, immobili e immateriali, comunque di proprieta' dell'Associazione.
Titolo X- L'Esercizio Finanziario
Art.19 - L'Esercizio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Titolo XI- I Bilanci
Art.20 - Il prospetto di conto economico preventivo e consuntivo sono redatti dal Tesoriere, sottoposti al Presidente e successivamente all'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva.
Titolo XII- Modificazioni Statutarie
Art.21 - Le Modificazioni Statutarie, da apportarsi al presente Statuto, debbono essere deliberate dall'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto al voto, personalmente o per delega.
Titolo XIII- Scioglimento e Liquidazione
Art.22- L'Associazione si potra' sciogliere per esaurimento o per impossibilita' di perseguire gli scopi statutari e per la volonta' dei Soci espressa in Assemblea. Per deliberare sullo scioglimento, l'Assemblea, sia in prima convocazione si in quelle successive alla prima, e' validamente costituita solo se siano presenti o rappresentati per delega almeno 3/4 dei Soci. La delibera di scioglimento e' validamente approvata se ottiene il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.
Titolo XIV- Disposizioni Generali
Art.23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
